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Sez. U, Sentenza n. 12316 del 30/01/2002 Cc. (dep. 29/03/2002) Rv. 221039 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE | Sanzioni amministrative accessorie - Sospensione della patente di guida - Applicazione al conducente che ne sia sprovvisto - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221039-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE

Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; né, tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 116, Cod. Strada Nuovo art. 186, Cod. Strada Nuovo art. 187, Cod. Strada Nuovo art. 189, Cod. Strada Nuovo art. 218, Cod. Strada Nuovo art. 222, Cod. Strada Nuovo art. 223, Cod. Strada Nuovo art. 224

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)