Sez. L, Sentenza n. 6852 del 02/07/1999 (Rv. 528236 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE | Crediti di lavoro - Principio della non decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro - Inapplicabilità al complesso di una serie di rapporti di lavoro stagionali (a termine) in agricoltura - Configurabilità di rapporto a tempo indeterminato per volontà delle parti o per il superamento di 180 giornate lavorative nell'anno - Principio della non decorrenza - Operatività.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE
Il principio della non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, che non è operativo con riferimento al complessivo arco di tempo comprendente una successione di rapporti di lavoro stagionali (a termine) in agricoltura, è applicabile invece nell'ipotesi in cui in cui sia configurabile un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a norma dell'art. 11 del D.L. n. 7 del 1970 (convertito nella legge n. 83 del 1970), sulla base di uno specifico accordo in tal senso tra le parti, (desumibile anche da particolari modalità di svolgimento del rapporto), oppure, a norma dell'art. 8, terzo comma, della legge n. 457 del 1972, per il superamento del numero di centottanta giornate lavorative nell'anno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 1 n. 4, Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 11 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 457 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)