Sez. U, Sentenza n. 575 del 16/01/2003 (Rv. 559782 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE | Successione di contratti di lavoro a termine - Crediti di lavoro - Prescrizione - Decorrenza - Principio della non decorrenza della prescrizione durante il rapporto - Applicabilità ad arco di tempo comprendente più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali valido ed efficace - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE
Nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, numero 4, 2955, numero 2, e 2956, numero 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)