Sez. L, Sentenza n. 7565 del 13/08/1997 (Rv. 506735 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Pluralità di contratti stipulati in frode alla legge - Conversione in unico contratto a tempo indeterminato - Prescrizione dei crediti relativi - Decorrenza in costanza di rapporto - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Nel caso di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, dei quali sia accertata la stipulazione in frode alla legge ai sensi dell'art. 2, secondo comma, ultima parte, legge n. 230 del 1962, con conseguente conversione dei contratti stessi in unico contratto a tempo indeterminato, la prescrizione dei crediti da esso derivanti non decorre in costanza di tale rapporto, anche se soggetto alla garanzia della stabilità reale; ai fini del decorso della prescrizione durante il rapporto di lavoro deve essere infatti considerata la situazione psicologica del lavoratore relativa al timore del licenziamento, situazione da valutare non in base alla successiva declaratoria con effetto retroattivo di conversione dei rapporti in unico rapporto a tempo indeterminato, ma con riferimento alla serie di contratti a termine, durante la quale il lavoratore non ha mai la certezza della continuazione della serie stessa e si trova quindi nella situazione di "metus" nei confronti del datore di lavoro tipica dei rapporti senza stabilità.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)