Sez. 1, Sentenza n. 2907 del 24/03/1994 (Rv. 485911 - 01)
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Effetti | Mantenimento del figlio - Porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato - Recupero da parte del genitore adempiente - Mantenimento consistente nello svolgimento di attività lavorativa - Per riceverne quale corrispettivo l'ospitalità e l'assistenza del figlio - Genitore adempiente - Diritto di agire in regresso - Ammissibilità.
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Effetti
La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento (art. 277 cod. civ.), e, quindi, a norma dell' art. 261 cod. civ., implica tutti i doveri propri della procreazione legittima, compreso quello del mantenimento, "ex" art. 148 cod. civ., con la stessa decorrenza dell'assunzione dello "status" genitoriale, cioè a partire dalla nascita del figlio; ne consegue che, ove a detto mantenimento abbia integralmente provveduto l'altro genitore, come si verifica anche quando questi abbia svolto attività lavorativa per riceverne quale corrispettivo "in natura" l'ospitalità e l'assistenza del figlio, si deve riconoscere a tale genitore adempiente il diritto di agire in regresso, secondo le regole generali sul rapporto fra condebitori solidali, per il recupero della porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 261 CORTE COST., Cod. Civ. art. 277, Cod. Civ. art. 1299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)