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Sez. 1, Sentenza n. 8042 del 14/08/1998 (Rv. 518068 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - EFFETTI | Responsabilità per il mantenimento del figlio - Decorrenza - Spese di mantenimento sostenute nel periodo anteriore alla pronuncia - Obbligo di rimborso pro quota all'altro genitore adempiente per intero - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518068-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - EFFETTI

La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli stessi effetti del riconoscimento ed implica pertanto tutti i doveri propri della procreazione legittima, compreso quello di mantenimento; tale obbligo di mantenimento, non avendo natura alimentare, è a carico del genitore a seguito della dichiarazione giudiziale di paternità naturale a decorrere dalla nascita del figlio e non dal giorno della domanda giudiziale, con la conseguenza che dalla stessa data decorre anche l'obbligo di rimborsare pro quota l'altro genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio fino alla pronuncia del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 261 CORTE COST., Cod. Civ. art. 277

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)