Sez. L, Sentenza n. 1708 del 08/04/1989 (Rv. 462449 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE - INTERPOSIZIONE FITTIZIA - ACCERTAMENTO DELLA SIMULAZIONE RELATIVA - IRRILEVANZA - LIMITI - ACCERTAMENTO INCIDENTALE DELLA SIMULAZIONE - BENEFICIARIO DELLE PRESTAZIONI - QUALITÀ DI LITISCONSORTE NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE - INTERPOSIZIONE FITTIZIA - ACCERTAMENTO DELLA SIMULAZIONE RELATIVA - IRRILEVANZA - LIMITI - ACCERTAMENTO INCIDENTALE DELLA SIMULAZIONE - BENEFICIARIO DELLE PRESTAZIONI - QUALITÀ DI LITISCONSORTE NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
Nel caso in cui sia accertato che il lavoratore abbia prestato in effetti la propria attività a favore di un determinato soggetto, pur risultando formalmente alle dipendenze di un altro, è irrilevante l'accertamento della simulazione relativa, consistente nella stipulazione di un contratto con l'interposizione fittizia di un diverso datore di lavoro, ove si tratti non già di verificare le conseguenze che tale situazione abbia prodotto nei confronti dei terzi ma solo di riconoscere i diritti del lavoratore nei confronti del soggetto alle cui dipendenze egli abbia svolto la propria attività. Peraltro, l'accertamento incidentale - ai fini del riconoscimento di tali diritti - della simulazione soggettiva del contratto (formalmente concluso con il soggetto che non sia l'effettivo beneficiario della prestazione lavorativa) non impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, atteso che tale accertamento, salvo che sia richiesto con efficacia di giudicato, può compiersi e produrre i suoi effetti riflessi tra le parti del processo senza chiamare in giudizio il terzo, al quale non deriva alcun pregiudizio da una decisione inidonea a costituire giudicato nei suoi confronti, con la conseguente irrilevanza - nel rapporto fra lavoratore ed effettivo datore di lavoro - della questione di prescrizione ordinaria della predetta Azione di simulazione soggettiva. (V 8808/87, mass n 456179; (V 375/86, mass n 443986; (Conf 4104/87, mass n 452881).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)