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Sez. L, Sentenza n. 4104 del 28/04/1987 (Rv. 452881 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - IN GENERE - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO CON INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI UN SOGGETTO DIVERSO DAL BENEFICIARIO DELLE PRESTAZIONI - ACCERTAMENTO DELLA SIMULAZIONE RELATIVA - IRRILEVANZA - LIMITI - ACCERTAMENTO INCIDENTALE DI DETTA SIMULAZIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL BENEFICIARIO DELLE PRESTAZIONI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452881-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - IN GENERE - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO CON INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI UN SOGGETTO DIVERSO DAL BENEFICIARIO DELLE PRESTAZIONI - ACCERTAMENTO DELLA SIMULAZIONE RELATIVA - IRRILEVANZA - LIMITI - ACCERTAMENTO INCIDENTALE DI DETTA SIMULAZIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL BENEFICIARIO DELLE PRESTAZIONI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Nel caso in cui sia accertato che il lavoratore abbia prestato in effetti la propria attività a favore di un determinato soggetto, pur risultando formalmente alle dipendenze di un altro, è irrilevante l'accertamento della simulazione relativa consistente nella stipulazione del contratto con l'interposizione fittizia di un diverso datore di lavoro, ove si tratti non già di verificare le conseguenze che tale situazione abbia prodotto nei confronti dei terzi, ma soltanto di riconoscere i diritti del lavoratore nei confronti del soggetto alle cui dipendenze egli abbia svolto la propria attività. Per altro l'accertamento incidentale della simulazione soggettiva del contratto (formalmente concluso con il soggetto che non sia l'effettivo beneficiario della prestazione lavorativa) non impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, dal momento che tale accertamento -salvo che sia richiesto con efficacia di giudicato- può compiersi e produrre i suoi effetti riflessi tra le parti del processo, senza chiamare in giudizio il terzo, al quale non deriva alcun pregiudizio da una decisione inidonea a costituire giudicato nei suoi confronti. (V 5626/86, mass n 448115, sulla seconda parte; (V 325/85, mass n 438548; (Conf 4017/82, mass n 421974, sulla prima parte; (Conf 3793/80, mass n 407633, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)