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Sez. L, Sentenza n. 12128 del 26/05/2009 (Rv. 608454 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE | Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità - Assegno per il nucleo familiare - Determinazione su base giornaliera - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608454-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE

L'assegno per il nucleo familiare, dovuto, ai sensi dell'art. 7, comma 10, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, va determinato, in considerazione della specialità della normativa che lo prevede, su base giornaliera e cioè secondo il criterio proprio dell'indennità di mobilità, trovando nella relativa disciplina la sua fonte genetica, la sua "ratio" e lo specifico collegamento; sicchè detto assegno deve essere corrisposto in ragione dei giorni di cui è composto il mese di febbraio di ciascun anno e non nella misura intera rapportata al mese, ovvero a trenta giorni, non trovando applicazione, in considerazione della specialità della regolamentazione, il parametro di cui al primo e secondo comma dell'art. 59 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 (recante il T.U. sugli assegni familiari), come sostituito dall'art. 15 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Riferimenti normativi: Legge 17/10/1961 num. 1038 art. 15, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 10 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)