diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 19964 del 29/03/2007 Cc. (dep. 23/05/2007) Rv. 236733 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DECISIONE | Inammissibilità - Procedura "de plano" - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236733-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DECISIONE

In tema di ricusazione, è legittima l'adozione dell'ordinanza di inammissibilità mediante procedura camerale "de plano" senza la partecipazione delle parti, quando i motivi addotti sono manifestamente infondati. (In applicazione del principio di cui sopra, la Corte - in un caso di ricusazione di un intero collegio della Corte di Cassazione - ha precisato che la procedura camerale non comporta alcuna violazione del principio del contraddittorio, garantito dalla possibilità di presentare deduzioni in forma scritta anche non in presenza delle parti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 40 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)