Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 20 maggio 1976, causa 66/75
Epigrafe
Nella causa 66-75
MARGHERITA HÉBRANT, NATA MACEVICIUS, dipendente del Parlamento europeo, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, 18 a, rue des Glacis,
ricorrente,
contro
PARLAMENTO EUROPEO, rappresentato dal suo segretario generale Hans Robert Nord, in qualità d'agente, e con l'avvocato domiciliatario Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, 22, Côte d'Eich,
convenuto,
causa avente per oggetto un ricorso volto ad ottenere l'annullamento della nomina di un altro dipendente alle funzioni di riorganizzatore della biblioteca del Parlamento e di capo del gruppo di lavoro, nonché a far dichiarare illegittimo il rigetto da parte del Parlamento d'un reclamo presentato dalla ricorrente,
LA CORTE (seconda sezione),
composta dai signori: H. Kutscher, presidente di sezione; P. Pescatore e M. Sørensen, giudici;
avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti della causa, lo svolgimento del pro-cedimento, le conclusioni delle parti, i mezzi e gli argomenti da esse dedotti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento
punto 1
La ricorrente, bibliotecaria diplomata, entrava, il 1o dicembre 1967, al servizio del Parlamento europeo presso il quale ha svolto fino ad oggi compiti attinenti alla gestione ed all'amministrazione della biblioteca. Il 1o gennaio 1973 essa veniva promossa al grado A 4 (amministratore principale).
Nel corso del 1972 il Parlamento poneva a capo della direzione generale della ricerca e della documentazione, da cui dipende la biblioteca, il sig. Taylor che, il 1o marzo 1974, assumeva anche la re-sponsabilità diretta di quest'ultima.
Il sig. Taylor s'era riproposto dapprincipio di sostituire al sistema analitico di classificazione, fino allora in uso, un sistema decimale, ma in seguito aveva scelto una soluzione di compromesso, accettando il mantenimento del catalogo già esistente e limitandosi a stabilire che un sistema decimale di classificazione fosse applicato ai nuovi acquisti ed alle opere di particolare interesse. Alcuni suoi collaboratori, fra cui la ricorrente, s'erano però dichiarati contrari a questa iniziativa.
punto 2
Il 23 settembre 1974 l'ufficio di presidenza del Parlamento autorizzava il sig. Taylor ad intraprendere le progettate riforme.
In una nota da lui inviata alla ricorrente il 9 ottobre 1974 il sig. Taylor:
manifestava la propria intenzione di affidare il riordinamento della biblioteca al sig. Reid, agente di grado A 5, giacché non riteneva di poter contare sulla ricorrente per l'attuazione di riforme che questa ultima aveva sempre chiaramente avversato;
proponeva alla ricorrente di dedicarsi, per un certo periodo, a studi concernenti la possibilità di modernizzare la biblioteca utilizzando l'elaborazione elettronica dei dati nella formazione del catalogo;
affermava, tra l'altro, quanto segue: «Nel corso dei nostri colloqui Lei m'ha fatto presente che riteneva possibile conservare le sue attuali funzioni, consistenti nel sovrintendere alla costituzione del catalogo analitico. Se me lo permette, le consiglierei tuttavia di abbandonare questa idea. Apprezzo molto la sua vasta esperienza nel predetto settore, ma, come le ho già detto, al riordinamento del sistema di classificazione dovrà provvedere, sotto il mio controllo, il sig. Reid. Il sig. Reid cercherà sicuramente di interferire il meno possibile nella normale attività del personale assai preparato che si occupa del catalogo analitico; sarà tuttavia necessario, se lei intende ancora occuparsi del settore in questione, conformarsi alle sue istruzioni e collaborare ad un'operazione che lei non approva. Come lei m'ha fatto notare a più riprese, il sig. Reid ha un grado gerarchico inferiore al suo; questo solo fatto è già tale da far sorgere problemi e, in generale, temo che si verrà a creare una situazione per lei molto spiacevole.»
Con una nota del 6 novembre 1974 la ricorrente
pur criticando il compromesso consistente nell'applicazione simultanea dei sistemi di classificazione analitico e decimale, accettava, senza peraltro approvarla dal punto di vista professionale, la scelta compiuta dall'amministrazione, con il che riteneva di poter continuare a svolgere le sue funzioni di gestione e d'amministrazione della biblioteca;
dichiarava che il compito di riordinare la biblioteca sarebbe spettato «sia per posizione gerarchica, sia per esperienza professionale» a lei e non già al sig. Reid, il quale era chimico di professione, non possedeva il diploma di bibliotecario, era inferiore di grado e poteva vantare un'anzianità di servizio di soli nove mesi contro i sette anni della ricorrente;
sottolineava che, così stando le cose, non la si poteva costringere a ricevere istruzioni dal sig. Reid;
rifiutava di dedicarsi alle ricerche suggeritele dal sig. Taylor.
punto 3
In una nota del 7 novembre 1974, distribuita ai funzionari interessati ed intitolata «proposta per il riordinamento del sistema di classificazione delle opere in possesso della biblioteca», il sig. Taylor precisava, fra l'altro, quanto segue:
«È stato allegato alla presente nota un sommario dei cambiamenti da realizzare a breve termine nel sistema di classificazione, nonché delle iniziative che sono state proposte …
Inoltre, abbiamo deciso di creare un gruppo di lavoro formato da cinque membri. Esso sarà composto dal sig. Reid (presidente), dalla sig.ra Lemmer, dalla sig.ra Le], dalla sig.ra Subtil e dal sig. Worsley. Detto gruppo terrà regolari sedute ed il testo di ogni sua decisione sarà distribuito e reso noto a tutto il personale della biblioteca.
I compiti del gruppo saranno sostanzialmente i seguenti:
indicare un onentamento ben preciso per quanto riguarda la natura delle pubblicazioni che devono figurare nella biblioteca;
stabilire i necessari programmi di formazione e curare che gli eventuali problemi psicologici o pratici siano affrontati nel modo migliore;
accertare le esigenze immediate di scaffali ed esaminare i problemi di spazio prevedibili a lungo termine;
fissare un “modus operandi” che permetta una transizione senza urti».
Con nota del 21 novembre 1974, indirizzata al sig. Taylor, la ricorrente protestava contro la nomina del sig. Reid alle funzioni di riorganizzatore, osservando in particolare che:
la suddetta nomina significava in realtà attribuire al sig. Reid «la direzione generale della biblioteca» e ciò «in ispregio dei diritti intangibili inerenti al grado, alla qualifica, alle funzioni ed all'anzianità» della ricorrente;
il sig. Taylor aveva posto la ricorrente «dinanzi ad un dilemma inaccettabile», non lasciandole altra scelta che quella di subordinarsi al sig. Reid o abbandonare la direzione della biblioteca.
La ricorrente affermava di essere stata perciò emarginata dalle sue funzioni di direzione e dall'attività di riordinamento della biblioteca e concludeva chiedendo un immediato riesame dei provvedimenti controversi.
Rispondendo alla ricorrente in data 25 novembre 1974, il sig. Taylor s'esprimeva come segue:
«… Non ho creato alcun nuovo posto alla biblioteca …ma ho semplicemente costituito …un gruppo di lavoro, cui ho affidato l'incarico di formulare suggerimenti circa le riforme del servizio che il presidente del Parlamento …m'ha autorizzato ad intraprendere. Lei mi lascia capire che avrebbe desiderato far parte del suddetto gruppo. A questo proposito mi permetto di richiamare la sua attenzione sulla mia nota del 9 ottobre, nella quale già le ho precisato i motivi per cui non avevo ritenuto opportuna la sua partecipazione … In ogni caso, il far parte o meno d'un gruppo di lavoro non influisce minimamente sulla posizione gerarchica d'una persona nell'ambito d'una direzione generale …Il gruppo di lavoro della biblioteca non ha alcun potere d'esecuzione. Esso formula dei suggerimenti, dei quali io tengo conto nelle mie decisioni …Come che sia, la sua posizione gerarchica di dipendente del grado A 4 non è per nulla pregiudicata dalla creazione del gruppo di lavoro, e lo stesso discorso vale per le funzioni da lei svolte in seno alla biblioteca …lei dipende direttamente da me per uno dei settori della biblioteca, cioè per il controllo globale del catalogo analitico, allo stesso modo che il sig. Reid è responsabile dinanzi a me dell'altro settore, vale a dire dei servizi di consultazione e d'informazione, nonché di altre incombenze comuni…».
Il 15 dicembre 1974 la ricorrente indirizzava al sig. Taylor una nota nella quale ribadiva il proprio punto di vista. Per quanto concerneva, più precisamente, le considerazioni del sig. Taylor sulla ripartizione di funzioni tra il sig. Reid e la ricorrente (cfr. sopra, nota del 25 novembre), quest'ultima osservava:
«… Come potrei occuparmi del controllo del catalogo analitico, quando, dopo il riordinamento della biblioteca, il catalogo è divenuto misto e generale e la sua formazione è diretta e controllata dal sig. Reid? …Un profano potrebbe a prima vista credere che il sig. Reid ed io ci occupiamo di due settori indipendenti e distinti di due diversi servizi della biblioteca. In realtà non è così; con il riordinamento della biblioteca Lei ha avocato a sé tutti i servizi e vi ha posto a capo il sig. Reid, col preciso compito di dirigerli e di controllarne le attività».
punto 4
Il 28 dicembre 1974 la ricorrente proponeva reclamo ai sensi dell'art. 90 dello statuto e chiedeva al presidente del Parlamento di «revocare [le] nomine» del sig. Reid alle «funzioni di riorganizzatore e di capo del gruppo di lavoro», che avrebbero dovuto essere conferite alla ricorrente medesima.
Il 5 maggio 1975 il presidente del Parlamento respingeva il reclamo.
punto 5
Il 31 luglio 1975 la ricorrente adiva la Corte di giustizia.
punto 6
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (seconda sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato le parti a rispondere per iscritto, prima dell'udienza di trattazione della causa, ad alcuni quesiti ed il Parlamento a produrre in giudizio, nello stesso termine, alcuni documenti.
SENTENZA › In fatto › II — Conclusioni delle parti
paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
«statuire che la nomina del sig. Reid, la quale implica che a questi è affidato il duplice incarico di riorganizzare la biblioteca del Parlamento e di presiedere il gruppo di lavoro a tal uopo costituito, lede i diritti della ricorrente ed è quindi illegittima e nulla;
dichiarare che il Parlamento ha commesso un illecito, per non aver accolto il reclamo della ricorrente …;
porre le spese del giudizio interamente a carico del convenuto».
paragrafo 3
Nella replica essa precisa la portata delle sue conclusioni dichiarando di agire anche, anzi principalmente, contro la decisione che l'ha subordinata al sig. Reid e di impugnare inoltre la nota del sig. Taylor del 9 ottobre 1974, nella parte in cui si invita la ricorrente ad «occupare un posto inesistente nell'ambito di un inesistente servizio d'elaborazione elettronica dei dati».
paragrafo 4
Il Parlamento europeo conclude che il ricorso sia dichiarato irricevibile o, in subordine, infondato e che si decida sulle spese in base alle norme vigenti. Nella controreplica esso dichiara inoltre, con riferimento alle precisazioni della ricorrente, «d'opporsi ad un mutamento sostanziale del ricorso, che non può essere ammesso».
SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta del procedimento › 1. Sulla ricevibilità
paragrafo 1
Il Parlamento sostiene che il ricorso è irricevibile per mancanza di interesse e di pregiudizio della ricorrente.
paragrafo 2
Gli atti impugnati non erano più in vigore già prima del 31 luglio 1975, data di presentazione del ricorso; infatti, il 29 aprile 1975 il sig. Taylor aveva sciolto il gruppo di lavoro, che aveva ormai messo a punto i suoi progetti di riordinamento della biblioteca.
paragrafo 3
Per di più, gli atti in questione costituiscono misure generali di riordinamento dei servizi e in quanto tali non sono impugnabili.
paragrafo 4
La ricorrente replica che il 29 aprile 1975 non è successo nulla da cui si possa dedurre la revoca dei provvedimenti impugnati. Invece il 24 aprile, il sig. Taylor, alla presenza del sig. Pöhle, del sig. Reid e della ricorrente, aveva «dichiarato in termini assai generici al sig. Reid che lo ringraziava per il lavoro di riordinamento da lui svolto e che i risultati ottenuti potevano venir considerati sufficienti». Simili affermazioni non permettono, di per sé sole, di concludere che i provvedimenti di cui è causa erano stati soppressi. Ma anche ammesso che vi fosse stata una revoca formale — quod non —, il ricorso sarebbe egualmente ricevibile, sia perché nulla vieta ad un dipendente di opporsi ad una violazione solo temporanea dei suoi diritti, sia perché ai fini della ricevibilità è sufficiente che il pregiudizio sia esistito nel momento della presentazione del reclamo all'autorità gerarchica.
paragrafo 5
Gli atti di cui è causa sono impugnabili in quanto hanno leso i diritti conferiti alla ricorrente dallo statuto, privandola del suo rango nella gerarchia e delle funzioni corrispondenti al suo grado ed alla sua anzianità.
paragrafo 6
Il Parlamento ribadisce le proprie affer-mazioni ed aggiunge che, durante il colloquio del 29 aprile 1975, il sig. Taylor, oltre a ringraziare il sig. Reid ed a dichiarare sciolto il gruppo di lavoro, aveva anche presentato il sig. Pöhle come nuovo direttore della biblioteca. Esso propone di procedere all'audizione testimoniale del sig. Pöhle per accertare il reale svolgimento dei fatti.
paragrafo 7
Secondo il Parlamento, la ricorrente cade in errore quando parla di una doppia «nomina» del sig. Reid a «riorganizzatore della biblioteca» e «a presidente del gruppo di lavoro incaricato di riorganizzare la biblioteca». In realtà il sig. Taylor si è limitato a formare un gruppo di lavoro e ad affidarne la presidenza al sig. Reid: questo atto, che risulta dalla già citata nota del 7 novembre 1974, non costituisce una «nomina» ai sensi dello statuto. Tanto la forma quanto il contenuto del provvedimento dimostrano che si tratta d'una misura d'organizzazione interna, per di più a carattere temporaneo, e non di una «decisione» ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto, cioè d'un atto emanato dall'autorità avente il potere di nomina.
SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta del procedimento › 2. Nel merito
paragrafo 1
La ricorrente, nel suo ricorso, espone quanto segue:
paragrafo 2
Per il fatto stesso della sua nomina a riorganizzatore della biblioteca, il sig. Reid ha ricevuto il potere di impartire istruzioni a tutto il personale della biblioteca, ivi compresa la ricorrente. Questa subordinazione risulta d'altronde chiaramente dalla lettera del sig. Taylor del 9 ottobre 1974. Orbene, è incompatibile, sia con i principi generali del diritto del pubblico impiego, sia con lo spirito dello statuto (cfr. le tabelle di corrispondenza fra impieghi-tipo e carriere che figurano all'allegato I dello statuto), subordinare un dipendente ad un collega di grado inferiore. L'atto impugnato ha leso la posizione statutaria e la dignità professionale della ricorrente.
paragrafo 3
La nomina di cui si discute non può venir giustificata con l'affermazione che la ricorrente era contraria al nuovo sistema di classificazione. Nella sua lettera del 6 novembre 1974 essa aveva dichiarato di accettare la decisione dell'ufficio di presidenza del Parlamento. Non si può rimproverare ad un pubblico funzionario d'aver manifestato, in ossequio ai suoi doveri professionali, la propria opposizione a provvedimenti ch'egli riteneva contrari ali interesse del servizio.
paragrafo 4
La ricorrente contesta la nomina del sig. Reid anche dal punto di vista dell'esperienza professionale. Mentre la ricorrente ha, negli ultimi anni, assunto praticamente da sola la responsabilità della biblioteca, il sig. Reid non è in possesso d'un diploma di bibliotecario, difetta di esperienza specifica e conosce soltanto la sua madrelingua: l'inglese. Nel novembre 1974 egli non era che agente temporaneo e solo successivamente, cioè nell'aprile 1975, è stato assunto in prova.
paragrafo 5
In base all'art. 24 dello statuto, le istituzioni comunitarie sono tenute a tutelare i dipendenti contro minacce ed atti illegali da parte dei loro superiori gerarchici. Una minaccia era ravvisabile nella lettera del 9 ottobre 1974: il sig. Taylor comunicava alla ricorrente che, se avesse rifiutato di dedicarsi all'attività che le era stata proposta, avrebbe dovuto ricevere ordini dal sig. Reid. Col respingere il reclamo della ricorrente, il Parlamento ha perciò compiuto un atto illecito. È infondato affermare, come ha fatto il presidente del Parlamento nella sua lettera, del 5 maggio 1975, che il sig. Taylor ha deciso di nominare presidente del gruppo di lavoro il sig. Reid, anziché la ricorrente, in base ad un «giudizio di valore».
paragrafo 6
Il Parlamento, nel suo controricorso, sostiene quanto segue:
paragrafo 7
I diritti statutari della ricorrente non sono stati violati. In base al combinato disposto degli artt. 5 e 7 dello statuto, la ricorrente poteva soltanto pretendere che le funzioni attribuitele corrispondessero ad un impiego del suo grado. Questo principio e stato rispettato in quanto la ricorrente ha continuato a svolgere le funzioni proprie di un amministratore principale. Il gruppo di lavoro, che si è limitato a formulare dei suggerimenti, è rimasto in attività per soli sette mesi. Durante questo periodo la biblioteca ha continuato a funzionare come prima; alla ricorrente non è quindi stata sottratta la direzione della biblioteca.
paragrafo 8
Non è vero che la ricorrente fosse subordinata al sig. Reid: i due funzionari operavano fianco a fianco, senza vincoli di subordinazione, come già avevano fatto in precedenza la ricorrente stessa e il sig. Lemmer. Si aggiunga che i gradi A 4 e A 5 formano una sola carriera, di modo che tra i dipendenti dei suddetti gradi non può sussistere un rapporto gerarchico nel senso usuale del termine. Nella fattispecie, la maggiore anzianità della ricorrente conferiva a quest'ultima una maggiore autorità. Risulta dalle note del sig. Taylor che questi intendeva evitare alla ricorrente qualsiasi vincolo di subordinazione incompatibile con la sua posizione statutaria. In realtà la ricorrente voleva ottenere un nuovo incarico per il quale si sentiva la persona più qualificata. Occorre allora precisare ch essa non può vantare un diritto statutario ad un posto determinato, senza contare che i provvedimenti impugnati non avevano creato alcun nuovo posto.
paragrafo 9
Infine, in un'organizzazione di tipo gerarchico, è necessario che le decisioni, una volta adottate, siano eseguite con lealtà. L'amministrazione del Parlamento si è limitata a far uso del suo potere-dovere di regolare il funzionamento del servizio in base alle esigenze della buona amministrazione ed il sig. Taylor, dal canto suo, ha ritenuto giusto far collaborare all'introduzione del sistema decimale solo quei dipendenti che erano favorevoli al predetto sistema.
paragrafo 10
Le riforme proposte dal sig. Taylor erano state approvate dall'ufficio di presidenza del Parlamento. Di conseguenza, si rendeva necessario elaborare le opportune direttive; a questo fine la creazione d'un gruppo di lavoro costituiva la soluzione migliore. La scelta del presidente e dei membri di questo gruppo dipendeva da una valutazione discrezionale del direttore generale, in merito alla quale sembra escluso il sindacato della Corte. Allo stato degli atti tutto induce a ritenere che la decisione del sig. Taylor fosse giustificata, visto che, fra l'altro, l'esperienza della ricorrente riguardava in modo esclusivo il sistema analitico.
paragrafo 11
Da ultimo, non è esatto che negli scorsi anni la ricorrente abbia avuto da sola la responsabilità della biblioteca. Dopo il trasferimento ad altro incarico del sig. Lemmer, in attesa della nomina di un secondo direttore della biblioteca, la responsabilità diretta della biblioteca fu attribuita al sig. Balbiani, capo di divisione. Quando, nel marzo 1974, anche il sig. Balbiani fu trasferito, gli subentrò il sig. Taylor.
paragrafo 12
La ricorrente replica, in sostanza, quanto segue:
paragrafo 13
Considerato che, in seguito alla nota del sig. Taylor del 9 ottobre 1974, la ricorrente non può più esercitare un'attività corrispondente al grado di amministratore principale, si è effettivamente in presenza d'una trasgressione agli artt. 5 e 7 dello statuto. In realtà le funzioni che le erano state proposte nella citata nota (introduzione d'un sistema d'elaborazione elettronica dei dati) erano inesistenti, a prescindere dal fatto che il sig. Taylor non poteva ignorare che non spettava a lui creare un nuovo posto. D'altra parte, risulta chiaramente dalla nota che, ove la ricorrente non avesse accettato quanto propostole ed avesse preferito continuare il suo lavoro nell'ambito della biblioteca, essa avrebbe dovuto conformarsi alle istruzioni del sig. Reid. La ricorrente non accettò la proposta del sig. Taylor e perciò, come quest'ultimo aveva precisato, doveva considerarsi subordinata al sig. Reid.
paragrafo 14
Non si può affermare che la ricorrente ha continuato a svolgere le sue funzioni esattamente come prima, quando invece le sono state «praticamente sottratte» le funzioni di gestione e di direzione tecnica della biblioteca.
paragrafo 15
L'argomento secondo cui nell'ambito della carriera A 5/A 4, intesa come un tutto unico, non potrebbero sussistere rapporti di subordinazione fra funzionari di grado A 5 e funzionari di grado A 4 è capzioso; in pratica non è raro che un dipendente di grado A 5 venga subordinato ad un collega di grado A 4.
paragrafo 16
È assurdo affermare che i provvedimenti adottati dal sig. Taylor erano puramente temporanei, quando è certo che i problemi creati dal riordinamento della biblioteca non si esauriranno tanto presto. S'aggiunga che l'incarico affidato al sig. Reid non è mai stato revocato, né verbalmente, né per iscritto.
paragrafo 17
Dapprincipio, il sig. Taylor s'era proposto di sostituire il sistema analitico con il sistema decimale. Dopo essersi reso conto che una trasformazione completa della biblioteca sarebbe stata impossibile a breve termine, egli ha scelto una soluzione di compromesso consistente nel combinare, in uno stesso catalogo, la classificazione analitica e quella decimale. Tale sistema misto è contestato dalla ricorrente, che adduce dettagliati esempi volti a dimostrarne l'impraticabilità.
paragrafo 18
La ricorrente era l'unica persona qualificata a realizzare l'introduzione del sistema decimale, che è anch'esso materia di studio per coloro che intendono conseguire il diploma di bibliotecario:
paragrafo 19
A partire dal febbraio 1971, allorché il sig. Lemmer venne trasferito ad altro incarico, la ricorrente ha assunto da sola la gestione, l'amministrazione e la direzione tecnica dell'intera biblioteca. Dal 1970 fino al 1o marzo 1974, data in cui il sig. Taylor è divenuto responsabile della biblioteca, il sig. Balbiani s'è limitato ad una semplice attività di supervisione.
paragrafo 20
Nella sua controreplica il Parlamento sviluppa ulteriormente gli argomenti già dedotti.
paragrafo 21
La ricorrente cerca di portare la discussione su temi che sfuggono alla competenza della Corte, come i vantaggi dell'uno o dell'altro sistema di classificazione oppure il raffronto fra le rispettive esperienze professionali dei due dipendenti interessati. Il Parlamento ritiene tuttavia opportuno prendere posizione pure su questi punti, spiegando in particolare, dettagliatamente, le ragioni per cui il sig. Reid va ritenuto in grado di svolgere compiti di rilievo anche nell'ambito della biblioteca.
paragrafo 22
Il fatto che la ricorrente non ha subito alcuna diminuzione del suo «status» di dipendente di grado A 4 è dimostrato dalla «job description» che essa stessa ha sottoposto al sig. Pöhle il 23 marzo 1975. Per di più, le sue attribuzioni sono state ancora ampliate e rivalorizzate nell'estate del 1975, quando le è stato affidato il bilancio dell'intera biblioteca, non escluso il settore di competenza del sig. Reid, con diritto di veto sulle proposte di spesa.
paragrafo 23
Sarebbe stato «ridicolo» affidare la riforma del servizio ad un dipendente che aveva ripetutamente definito «insensata» tale riforma.
paragrafo 24
La ricorrente cade infine in contraddizione nell'illustrare le funzioni che avrebbe svolto in passato alla biblioteca del Parlamento.
SENTENZA › In fatto › IV — Quesiti posti alle parti
paragrafo 1
Al termine della fase scritta del procedimento, la Corte (seconda sezione) ha invitato le parti a rispondere per iscritto ai seguenti quesiti:
paragrafo 2
«Quali sono state le funzioni effettivamente esercitate dalla ricorrente prima e dopo la nota del sig. Taylor del 9 ottobre 1974?
paragrafo 3
Le funzioni svolte dalla ricorrente dopo la citata nota sono state differenti, per quantità o qualità, da quelle svolte anteriormente?
paragrafo 4
In caso di risposta affermativa, l'insieme delle competenze della ricorrente nel periodo successivo al 9 ottobre 1974 corrispondeva o no all'impiego-tipo ed al grado di un dipendente inquadrato in A 4?
paragrafo 5
Ha la ricorrente effettivamente dovuto conformarsi alle istruzioni del sig. Reid e, se sì, in quale settore?
paragrafo 6
Essa ha inoltre invitato il Parlamento a produrre le “descrizioni delle funzioni e delle attribuzioni di ciascun impiego tipo”, ai sensi dell'art. 5, n. 4, secondo comma, dello statuto del personale, nonché l'organigramma dei servizi della biblioteca, ove tali documenti esistono e possono comprovare l'esattezza delle risposte fornite dal Parlamento ai quesiti di cui sopra.
paragrafo 7
Le parti hanno ottemperato all'invito della Corte.
SENTENZA › In fatto › V — Fase orale del procedimento
paragrafo 1
Le parti sono state sentite all'udienza del 18 marzo 1976.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza dell'8 aprile 1976.
SENTENZA › In diritto
paragrafo 1
1/2 Il ricorso mira in primo luogo ad ottenere l'annullamento di due atti emanati dall'amministrazione del Parlamento, cioè della “nomina” del sig. Reid a presidente del gruppo di lavoro incaricato di studiare il riordinamento della biblioteca dell'istituzione convenuta e della “nomina” dello stesso sig. Reid a riorganizzatore della predetta biblioteca. Esso mira inoltre a far dichiarare che il presidente del Parlamento avrebbe dovuto accogliere il reclamo presentato dalla ricorrente, a norma dell'art. 90 dello statuto del personale, contro i suddetti atti.
SENTENZA › In diritto › I — Sulla ricevibilità
punto 3
L'istituzione convenuta eccepisce che il ricorso è irricevibile per difetto di interesse e mancanza di pregiudizio, essendo rivolto contro atti che avevano esaurito i loro effetti in data anteriore alla sua presentazione e che erano, in ogni caso, misure d'organizzazione interna, non impugnabili.
punto 4
Per quanto concerne la designazione del sig. Reid a capo del gruppo di lavoro in questione, la ricorrente non ha addotto solidi argomenti per negare che il gruppo sia stato sciolto il 24 o il 29 aprile 1975, né contesta che il sig. Taylor, il quale a quell'epoca dirigeva la biblioteca, abbia ringraziato, in presenza della ricorrente stessa e di altre persone, il sig. Reid e gli abbia detto che il lavoro fin allora svolto “poteva bastare”.
punto 5
Ne consegue che, seppure la designazione controversa avesse potuto recare pregiudizio alla ricorrente nel senso di cui agli artt. 90 e 91 dello statuto, un simile pregiudizio sarebbe in ogni caso venuto a cadere, insieme con l'atto che ne era la fonte, prima del 31 luglio 1975, data della presentazione del ricorso. Già questa sola considerazione induce a ritenere irricevibile il ricorso nella parte in cui mira ad ottenere l'annullamento della citata designazione.
punto 6
Per quanto riguarda la designazione del sig. Reid a riorganizzatore della biblioteca, risulta in effetti dal fascicolo processuale che egli ricopre tuttora tale incarico.
punto 7
Si deve però osservare che la predetta designazione rientra nei poteri d'organizzazione interna della convenuta e non può quindi venire impugnata, a meno che non pregiudichi i diritti spettanti alla ricorrente in base agli artt. 5 e 7 dello statuto. Proprio questo sostiene la ricorrente, che afferma d'essere ormai costretta ad esercitare funzioni che non corrispondono al suo impiego-tipo ed al suo grado. Posto in questi termini, il problema attiene allora al merito del ricorso.
SENTENZA › In diritto › II — Nel merito
paragrafo 5
12/14 Va osservato che il superiore gerarchico può benissimo indirizzare ad un dipendente istruzioni conformi ai suggerimenti d'un altro dipendente senza che con ciò si possa parlare d'una subordinazione del primo dipendente al secondo. Così pure, quando un dipendente è tenuto ad agire, in determinati settori, «d'intesa» con un collega ciò significa semplicemente che i due esercitano le loro rispettive funzioni su un piede di parità, non certo che il primo dipendente è subordinato al secondo. Infine, è la ricorrente stessa ad ammettere — come risulta anche da altri documenti del fascicolo processuale — d'essere riuscita a conservare nei confronti del sig. Reid «l'indipendenza delle proprie funzioni».
paragrafo 7
16/17 B — Prima d'accertare in quale misura la designazione del sig. Reid può aver privato la ricorrente delle sue precedenti funzioni, occorre anzitutto precisare che un provvedimento di riorganizzazione dei servizi va considerato lesivo dei diritti statutari d'un dipendente soltanto quando implica non già un semplice cambiamento o una qualsiasi riduzione delle attribuzioni di quest'ultimo, bensì un grave declassamento delle rimanenti funzioni che non corrispondono più, tenuto conto della loro natura, della loro importanza e della loro ampiezza, al grado ed all'impiego-tipo dell'interessato. Affermare il contrario significherebbe restringere oltre misura la libertà delle istituzioni comunitarie d'organizzare la loro attività interna nelle forme più consone all'interesse del servizio.
paragrafo 19
29/30 Non c'è bisogno di dilungarsi su questo punto del ricorso: essendo infondati, per le ragioni sopra esposte, i mezzi di gravame fatti valere contro gli atti in questione, vengono per ciò stesso a cadere le censure mosse contro il provvedimento con cui il presidente del Parlamento ha respinto il reclamo della ricorrente.
punto 8
1. La ricorrente afferma di non aver più potuto svolgere, in conseguenza della designazione del sig. Reid a riorganizzatore, le funzioni proprie d'un dipendente di grado A 4, dal momento che l'atto impugnato le ha imposto un vincolo di subordinazione nei confronti del sig. Reid, allora semplice agente temporaneo di grado A 5, e l'ha privata d'una parte sostanziale delle sue precedenti attribuzioni.
punto 9
A — Nell'intento di provare l'asserita subordinazione, la. ricorrente si rifà ad una lettera del 9 ottobre 1974, nella quale il sig. Taylor le spiegava che, se avesse conservato — come essa ha fatto — il controllo sulla formazione del catalogo analitico, si sarebbe dovuta conformare alle istruzioni del sig. Reid.
punto 10
Avendole la Corte domandato se il sig. Reid le abbia effettivamente impartito delle istruzioni, la ricorrente ha risposto che il sig. Reid non le ha mai “dato ordini formali” e non ha mai fatto valere nei suoi confronti “una superiorità gerarchica”, né le ha mai “imposto di agire in un certo modo”, ma che tuttavia si può parlare d'una “subordinazione indiretta”, se si considera che il sig. Taylor e, successivamente, il nuovo direttore della biblioteca hanno costantemente accolto i suggerimenti del sig. Reid, trasformandoli in istruzioni vincolanti per la ricorrente.
punto 11
La ricorrente aggiunge che il sig. Reid, pur ammettendo che la responsabilità del bilancio compete alla ricorrente, ha messo in circolazione, con nota del 15 dicembre 1975, un documento che contiene il seguente passaggio: “Mme Hébrant, in consultation with Mr. Reid, should prepare the overall budget proposals by February of the following year” (La sig.ra Hébrant, d'intesa col sig. Reid, preparerà le richieste globali di bilancio per il febbraio dell'anno prossimo»).
punto 15
Ciò premesso, perde ogni rilievo il fatto che, nella sua lettera del 9 ottobre 1974, il sig. Taylor abbia prospettato l'eventualità che la ricorrente dovesse conformarsi alle istruzioni del sig. Reid.
punto 18
Basterà quindi accertare, alla luce delle risposte fornite dalle parti ai quesiti posti dalla Corte e dei documenti prodotti in giudizio, se la ricorrente è davvero in grado di dimostrare che le sue attuali funzioni non corrispondono a quelle d'un amministratore principale giunto al grado superiore della carriera A 4/A 5.
punto 19
Dalla «descrizione delle funzioni» degli addetti alla biblioteca compilata dalla convenuta nel dicembre 1975, documento che, per il suo carattere ufficiale, costituisce l'elemento fondamentale di giudizio nel presente esame, la biblioteca risulta attualmente divisa in due settori, posti sotto la rispettiva responsabilità del sig. Reid e della ricorrente. Ciascun settore comprende inoltre un amministratore (carriera A 6/A 7) ed un assistente principale (carriera B 1).
punto 20
Nel suddetto documento i compiti della ricorrente sono definiti come segue: «controllo della catalogazione centrale», «controllo della catalogazione e dello spoglio delle opere francesi e italiane», «ordinativi dei nuovi acquisti», «controllo del bilancio della biblioteca», «questioni amministrative», «informazioni ai frequentatori».
punto 21
La situazione che risulta da questa descrizione non è in contrasto con quanto affermato dal sig. Taylor nella lettera da lui inviata alla ricorrente il 25 novembre 1974, in cui si legge fra l'altro: «Lei dipende direttamente da me per uno dei settori della biblioteca, cioè per il controllo del catalogo analitico, allo stesso modo che il sig Reid è responsabile dinanzi a me dell'altro settore, vale a dire … Con ciò non è cambiato nulla …».
punto 22
Si può anzi affermare che le funzioni della ricorrente vi appaiono ancora più estese di quelle, già importanti, indicate dalla ricorrente stessa in una nota del 23 maggio 1975, nella quale, su richiesta del nuovo direttore, essa aveva riassunto le attività da lei svolte nell'ambito della biblioteca.
punto 23
Questa considerazione vale, in ogni caso, per le competenze in materia di bilancio, che sono state attribuite alla ricorrente durante una riunione avvenuta il 14 luglio sotto la presidenza del nuovo direttore e con la partecipazione, fra gli altri, della ricorrente e del sig. Reid.
punto 24
A quanto si legge in una nota interna redatta successivamente dal nuovo direttore, in tale riunione è stato deciso, dopo discussione, che la ricorrente «für das Budget der Bibliothek verantwortlich zeichnen soll. Dies bedeutet: eine permanente Kontrolle der Kredite und gegebenenfalls ein Vetorecht bei Anschaffungen, die die Möglichkeiten des Budgets übersteigen würden» (assuma la responsabilità del bilancio della biblioteca, responsabilità che implica il controllo permanente dei crediti, e se del caso, un diritto di veto sugli acquisti che superino le disponibilità di bilancio).
punto 25
Inoltre, varie note scambiate fra la ricorrente ed il sig. Taylor confermano che la ricorrente è responsabile dell'acquisto dei libri e della gestione del personale della biblioteca e dimostrano che il sig. Taylor ha ripetutamente invitato la ricorrente a manifestare la sua opinione su problemi relativi all'organizzazione della biblioteca.
punto 26
Tutti questi elementi, posteriori alla designazione del sig. Reid a riorganizzatore della biblioteca, permettono di concludere che l'atto impugnato non sembra affatto aver confinato la ricorrente nell'esercizio di funzioni inferiori a quelle d'un amministratore principale di grado A 4.
punto 27
Così stando le cose, il ricorso va respinto anche nella parte in cui mira ad ottenere l'annullamento della designazione del sig. Reid a riorganizzatore della biblioteca.
punto 28
2. Secondo la ricorrente, il presidente del Parlamento, non avrebbe dovuto respingere il reclamo da lei proposto contro gli atti in esame.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
paragrafo 1
31/32 La ricorrente è rimasta soccombente. A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
punto 33
Tuttavia, ai sensi dell'art. 70 dello stesso regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (seconda sezione)
dichiara e statuisce:
1o Il ricorso è respinto.
2o Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Firme
Kutscher
Pescatore
Sørensen
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 20 maggio 1976.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della seconda sezione
H. Kutscher