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Sez. 2, Sentenza n. 6064 del 21/11/1979 (Rv. 402780 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - RICONVENZIONALE DEL CLIENTE NEI CONFRONTI DEL PROFESSIONISTA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (RICONVENZIONALE RELATIVA ALLA RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL LEGALE PER ATTIVITA CAUTELARI DI CARATTERE PREVENTIVO NON AFFIDATE SPECIFICAMENTE).*
Stato
decisa il 1979-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402780-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - RICONVENZIONALE DEL CLIENTE NEI CONFRONTI DEL PROFESSIONISTA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (RICONVENZIONALE RELATIVA ALLA RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL LEGALE PER ATTIVITA CAUTELARI DI CARATTERE PREVENTIVO NON AFFIDATE SPECIFICAMENTE).*

Legittimamente il giudice nella procedura sommaria per la liquidazione dei diritti e degli onorari in materia civile, prevista dalla legge 13 giugno 1942 n 794, dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal cliente nei confronti dell'esercente la professione legale, quando fuori dell'ipotesi, in cui sia contestata l'esistenza stessa del mandato professionale, per cui viene meno il presupposto stesso della procedura sommaria, la riconvenzionale appaia in una relazione non necessaria e strumentale con il ristretto tema della decisione, e quindi inconciliabile con il procedimento speciale. (nella specie, la suprema Corte, alla stregua del principio suesposto, ha ritenuto che il tribunale aveva correttamente dichiarato inammissibile la riconvenzionale, in quanto questa richiedeva indagini contrastanti con le esigenze di speditezza e concentrazione della procedura sommaria, e concerneva la responsabilita professionale del legale in ordine ad attivita cautelari di carattere preventivo non commesse specificamente). (V 1986/74, mass n 370227; (V 3281/72, mass n 361104).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)