Sez. 1, Sentenza n. 1986 del 08/07/1974 (Rv. 370227 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO (LEGGE PROFESSIONALE N 794 DEL 1942) - DEBITORE - CONTESTAZIONE DELLE QUALITA DI CLIENTE O DELLE CONDIZIONI CHE LO RENDEREBBERO TENUTO AL PAGAMENTO IN LUOGO DEL CLIENTE O SOLIDALMENTE CON LUI - RICORSO AL PROCEDIMENTO SOMMARIO - ESCLUSIONE - CONTESTAZIONE DELL'AMMONTARE DEL COMPENSO LIQUIDATO CON DECRETO INGIUNTIVO E DELLA QUALIFICA DI RAPPRESENTANTE LEGALE DI UNA CESSIO BONORUM DA PARTE DEL LIQUIDATORE DELLA CESSIO - RICORSO AL PROCEDIMENTO SOMMARIO - NECESSITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO (LEGGE PROFESSIONALE N 794 DEL 1942) - DEBITORE - CONTESTAZIONE DELLE QUALITA DI CLIENTE O DELLE CONDIZIONI CHE LO RENDEREBBERO TENUTO AL PAGAMENTO IN LUOGO DEL CLIENTE O SOLIDALMENTE CON LUI - RICORSO AL PROCEDIMENTO SOMMARIO - ESCLUSIONE - CONTESTAZIONE DELL'AMMONTARE DEL COMPENSO LIQUIDATO CON DECRETO INGIUNTIVO E DELLA QUALIFICA DI RAPPRESENTANTE LEGALE DI UNA CESSIO BONORUM DA PARTE DEL LIQUIDATORE DELLA CESSIO - RICORSO AL PROCEDIMENTO SOMMARIO - NECESSITA.*
Non puo farsi ricorso allo speciale procedimento di liquidazione dei compensi per prestazioni giudiziali in materia civile, regolato dagli artt 28 e segg della legge 13 giugno 1942 n 794 e deve, invece, seguirsi il rito ordinario di cognizione nel caso in cui il preteso debitore, contestando l'esistenza del rapporto professionale, ponga in discussione la propria qualita di cliente dell'avvocato o del procuratore, ovvero la sussistenza delle condizioni che lo renderebbero obbligato al pagamento in luogo del cliente o solidalmente con esso. Il suddetto procedimento deve essere, invece, osservato nel caso in cui, avendo un avvocato richiesto, nei confronti del liquidatore di una cessio bonorum, ingiunzione di pagamento del compenso dovutogli per averlo difeso in una causa di risoluzione del contratto di cessione, ed avendo il decreto ingiuntivo intimato all'asserito debitore di pagare tale compenso nella duplice qualita di liquidatore e di rappresentante legale della cessio bonorum, non sia insorta, nel giudizio di opposizione alcuna controversia sull'esistenza del rapporto di clientela, ma si sia discusso soltanto sull'ammontare del compenso liquidato nel decreto ingiuntivo e sull'esattezza della qualifica di rappresentante legale della cessio attribuita al liquidatore dallo stesso decreto. (V 4011'68, mass n 337604; 3157'68, mass n 336068).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)