Sez. L, Sentenza n. 6316 del 23/11/1982 (Rv. 423960 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - ART. 15 DEL C.C.N.L. 19 APRILE 1973 PER IL SETTORE METALMECCANICO - CORRESPONSIONE DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ O GRATIFICA NATALIZIA AL LAVORATORE "CONSIDERATO IN SERVIZIO" - INTERPRETAZIONE DELL'INDICATO ARTICOLO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - ART. 15 DEL C.C.N.L. 19 APRILE 1973 PER IL SETTORE METALMECCANICO - CORRESPONSIONE DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ O GRATIFICA NATALIZIA AL LAVORATORE "CONSIDERATO IN SERVIZIO" - INTERPRETAZIONE DELL'INDICATO ARTICOLO - CRITERI.*
Nell'interpretazione dell'art. 15 del C.C.n.L. 19 aprile 1973 per il settore metalmeccanico, che prevede la corresponsione della tredicesima mensilità o gratifica natalizia al lavoratore "considerato in servizio", il giudice - in relazione all'ipotesi in cui il rapporto di lavoro, in Mancanza di prestazione lavorativa, non si risolve e si considera soltanto sospeso - deve distinguere il caso dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, nel quale il rischio della mancata prestazione lavorativa si trasferisce sul datore di lavoro senza alcuna incidenza sul diritto alla retribuzione, dal caso in cui l'assenza dal lavoro sia dovuta a sciopero, il quale, sebbene si concreti nell'Esercizio di un diritto garantito dalla Costituzione, determina, con la sospensione del rapporto di lavoro, il temporaneo venir meno dell'obbligazione del pagamento della retribuzione, nella quale rientra la tredicesima mensilità. (V 6540/79, mass n 403300; (V 4683/79, mass n 401230; (V 3282/77, mass n 386818; (V 501/67, mass n 326444; (Conf 502/81, mass n 410980).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 19/04/1973 num. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)