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Sez. 2, Sentenza n. 501 del 03/03/1967 (Rv. 326444 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SCIOPERO - IN GENERE - EFFETTI - DIRITTO ALLA TREDICESIMA MENSILITA ED ALL'INDENNITA SOSTITUTIVA DELLE FERIE - SOSPENSIONE.*
Stato
decisa il 1967-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326444-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SCIOPERO - IN GENERE - EFFETTI - DIRITTO ALLA TREDICESIMA MENSILITA ED ALL'INDENNITA SOSTITUTIVA DELLE FERIE - SOSPENSIONE.*

La mancata corresponsione dei ratei della tredicesima mensilita e dell'indennita sostitutiva delle ferie, in relazione al periodo in cui il prestatore d'opera si sia astenuto dal lavoro per sciopero, e legittima, costituendo la tredicesima e la detta indennita parte integrante della retribuzione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)