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Sez. L, Sentenza n. 6540 del 15/12/1979 (Rv. 403300 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - RATEI DELLA GRATIFICA NATALIZIA, COMPENSO PER FERIE NON GODUTE E PREMIO DI PRODUZIONE RELATIVI AL PERIODO DI SCIOPERO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403300-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - RATEI DELLA GRATIFICA NATALIZIA, COMPENSO PER FERIE NON GODUTE E PREMIO DI PRODUZIONE RELATIVI AL PERIODO DI SCIOPERO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - ESCLUSIONE.*

Durante lo sciopero restano sospese le obbligazioni relative alle corrispettive prestazioni di lavoro da parte del lavoratore e di pagamento delle retribuzioni da parte del datore di lavoro. Pertanto non e dovuta da quest'ultimo la corresponsione dei ratei della gratifica natalizia, del compenso per ferie non godute e del premio di produzione in relazione al periodo in cui il prestatore d'opera si sia astenuto dal lavoro per sciopero, costituendo le anzidette indennita parte integrante della retribuzione. (V 3282/77, mass n 386818; (V 501/67, mass n 326444).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)