Sez. 1, Sentenza n. 5594 del 14/10/1988 (Rv. 460152 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE - MAGGIORE IMPONIBILE COMPLESSIVO - FATTI EVIDENZIATORI - FATTI INDICI DI SPESA - RETTIFICA DI UFFICIO IN VIA SINTETICA.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE - MAGGIORE IMPONIBILE COMPLESSIVO - FATTI EVIDENZIATORI - FATTI INDICI DI SPESA - RETTIFICA DI UFFICIO IN VIA SINTETICA.*
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nella disciplina di cui al d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, i "fatti certi" evidenziatori di un maggior imponibile complessivo, che autorizzano l'ufficio a rettificare in via sintetica l'ammontare risultante dalla Determinazione analitica (art. 38 del citato decreto), comprendono fatti indici di spesa, in quanto presuppongano la disponibilità di un reddito spendibile superiore a quello individuato con metodo analitico. A detto fine, pertanto, deve riconoscersi Rilevanza alla titolarità di partecipazioni azionarie, nei limiti in cui dimostri un preventivo accumulo di maggiori redditi, poi impiegati nell'acquisto dei titoli. (V 2343/82, mass n 420230; (V 5336/81, mass n 416076).*
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)