diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2206 del 21/06/1969 (Rv. 341552 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - ISTRUTTORE - DESIGNAZIONE - MANCATA UDIENZA DEL GIUDICE DESIGNATO NEL GIORNO FISSATO PER LA COMPARIZIONE DELLE PARTI - COMUNICAZIONE ALLA SOLA PARTE COSTITUITA DELLA NUOVA DATA DI COMPARIZIONE FISSATA DI UFFICIO - NORMA DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 168 BIS COD. PROC.CIV. - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART. 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1969-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341552-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - ISTRUTTORE - DESIGNAZIONE - MANCATA UDIENZA DEL GIUDICE DESIGNATO NEL GIORNO FISSATO PER LA COMPARIZIONE DELLE PARTI - COMUNICAZIONE ALLA SOLA PARTE COSTITUITA DELLA NUOVA DATA DI COMPARIZIONE FISSATA DI UFFICIO - NORMA DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 168 BIS COD. PROC.CIV. - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART. 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita costituzionale - in relazione al principio dell'inviolabilita del diritto alla difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione - dell'art. 168 bis cod.proc.civ., nella parte in cui esso stabilisce che, ove nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tenga udienza, il cancelliere comunica alla sola parte costituita la nuova data di comparizione fissata d'ufficio. Non puo infatti ritenersi violato alcun diritto di difesa della parte che, non avendo tempestivamente fatto uso della facolta di costituirsi, si e posta volontariamente nella condizione di essere esclusa dalla possibilita di conoscere l'ulteriore udienza fissata a sensi di detta norma del codice di rito.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 168 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)