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Sez. 3, Sentenza n. 4917 del 24/09/1979 (Rv. 401571 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA - RINVIO - MANCATO SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE - RINVIO ALL'UDIENZA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA E COMUNICAZIONE DI CANCELLERIA ALLE SOLE PARTI COSTITUITE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401571-01

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA - RINVIO - MANCATO SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE - RINVIO ALL'UDIENZA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA E COMUNICAZIONE DI CANCELLERIA ALLE SOLE PARTI COSTITUITE - CONDIZIONI.*

Il combinato disposto degli artt 168 bis, quarto e quinto comma, cod proc civ e 82, primo comma, prima parte, delle Disposizioni di attuazione dello stesso codice - alla stregua del quale, nel caso che il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, questa si intende rinviata all'udienza immediatamente successiva, da comunicarsi a cura del cancelliere alle parti costituite - non distingue i motivi per i quali il giudice istruttore designato non tiene udienza nel giorno sopra indicato. Pertanto, l'insussistenza del predetto Obbligo di comunicazione nei confronti della parte (nella specie convenuto) non costituita, va affermata, non solo nel caso in cui il giorno fissato per la prima comparizione non coincida con un giorno d'udienza del giudice istruttore designato, ma anche nel caso in cui, nonostante tale coincidenza, detto giudice non tenga udienza per ragioni diverse (nella specie per motivi di salute). (V 2206/69, mass n 341552; (V 2410/68, mass n 334792).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168 bis n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 168 bis n. 5, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82 com. 1, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)