diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2336 del 07/06/1977 (Rv. 386048 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - IMPEDIMENTO ALLO ESERCIZIO DEL DIRITTO - PRECLUSIONE DELL'INIZIO DEL DECORSO DELLA PRESCRIZIONE - CONDIZIONI - IMPEDIMENTO GIURIDICO - INCAUTO ACQUISTO DI TITOLI DI CREDITO DA PARTE DI UNA BANCA - DIRITTO AL RISARCIMENTO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - IGNORANZA DEL FATTO DA PARTE DEL DANNEGGIATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386048-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - IMPEDIMENTO ALLO ESERCIZIO DEL DIRITTO - PRECLUSIONE DELL'INIZIO DEL DECORSO DELLA PRESCRIZIONE - CONDIZIONI - IMPEDIMENTO GIURIDICO - INCAUTO ACQUISTO DI TITOLI DI CREDITO DA PARTE DI UNA BANCA - DIRITTO AL RISARCIMENTO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - IGNORANZA DEL FATTO DA PARTE DEL DANNEGGIATO - IRRILEVANZA.*

Ai sensi dell'art 2935 cod civ, l'inizio del decorso della prescrizione e precluso da un impedimento giuridico all'Esercizio del diritto, non anche da un impedimento di mero fatto. Pertanto, al fine del decorso della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, nei confronti di una banca che abbia incautamente acquistato titoli di credito di provenienza delittuosa, e irrilevante la circostanza che il danneggiato ignorasse il fatto, a causa del sequestro penale di detti titoli. (V 1401/70, mass n 347180; (V 2797/66, mass n 325329).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)