Sez. L, Sentenza n. 2865 del 23/04/1986 (Rv. 445907 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DISCIPLINA EX ART. 2110, SECONDO COMMA, COD. CIV. - CARATTERE SPECIALE - "CASO DI MALATTIA" - ESTENSIONE - COSIDDETTA MORBILITÀ DISCONTINUA - INCLUSIONE - CONSEGUENZA - CONTRATTO COLLETTIVO PREVEDENTE IL SOLO COMPUTO SECCO - INTEGRAZIONE SECONDO GLI USI E L'EQUITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPORTO PER SOMMATORIA - OBBLIGATORIETÀ - INTERPRETAZIONE DEL SILENZIO CONTRATTUALE SU QUEST'ULTIMO COMPORTO NEL SENSO DELLA SUA ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DISCIPLINA EX ART. 2110, SECONDO COMMA, COD. CIV. - CARATTERE SPECIALE - "CASO DI MALATTIA" - ESTENSIONE - COSIDDETTA MORBILITÀ DISCONTINUA - INCLUSIONE - CONSEGUENZA - CONTRATTO COLLETTIVO PREVEDENTE IL SOLO COMPUTO SECCO - INTEGRAZIONE SECONDO GLI USI E L'EQUITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPORTO PER SOMMATORIA - OBBLIGATORIETÀ - INTERPRETAZIONE DEL SILENZIO CONTRATTUALE SU QUEST'ULTIMO COMPORTO NEL SENSO DELLA SUA ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'art. 2110, comma secondo, cod. civ. prevale, come norma speciale, sia sulla disciplina generale degli artt. 1256 e 1464 cod. civ. sia su quella dei licenziamenti individuali di cui alla legge 14 luglio 1966 n. 604 ed il caso di malattia, cui la stessa norma fa riferimento, comprende e l'ipotesi di malattia a carattere unitario e continuativo e l'altra del succedersi di episodi morbosi della stessa o di diversa natura (cosiddetta morbilità discontinua). Ne consegue che, quando la contrattazione collettiva preveda e disciplini soltanto la prima ipotesi (C.d. comporto secco), disinteressandosi della seconda, si deve far ricorso ai gradati criteri degli Usi e dell'equità integrativa ai fini della Determinazione e del periodo di comporto per sommatoria delle singole assenze e del più ampio termine (C.d. termine esterno) entro cui queste devono essersi verificate, restando irrilevante che l'anzidetto silenzio della contrattazione collettiva si debba addirittura intendere come espressione di una precisa volontà nel senso dell'esclusione, dal momento che quest'ultima dovrebbe considerarsi nulla per contrasto con l'inderogabile disciplina dell'art. 2110 citato. (V 4328/83, mass n 429232; (V 4181/83, mass n 429126).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)