Sez. L, Sentenza n. 4328 del 24/06/1983 (Rv. 429232 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ECCESSIVA MORBILITÀ - COMPORTO SECCO E COMPORTO FRAZIONATO O PER SOMMATORIA - DIFFERENZE - DISCIPLINA EX ART. 2110, COMMA SECONDO COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ECCESSIVA MORBILITÀ - COMPORTO SECCO E COMPORTO FRAZIONATO O PER SOMMATORIA - DIFFERENZE - DISCIPLINA EX ART. 2110, COMMA SECONDO COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CRITERI.*
In relazione al disposto del secondo comma dell'art. 2110 cod. civ., la nozione di malattia in senso non limitato ad un unico episodio morboso ma comprensivo anche dell'ipotesi della cosidetta eccessiva morbilità costituisce un principio di diritto inderogabile, dal quale il giudice non può mai prescindere ai fini dell'individuazione della disciplina del comporto, per la quale la norma citata rinvia, oltre che alle leggi, alla contrattazione collettiva, agli Usi o all'equità. Nell'individuazione di detta disciplina - premesso che, a differenza del comporto "secco", in cui si prospetta una malattia unitaria produttiva di una determinata assenza, il comporto "frazionato" o "per sommatoria" esige la previsione, oltre che del periodo massimo di assenza, anche del maggior arco di tempo in cui tale periodo dev'essere contenuto - vanno distinte le seguenti ipotesi: a) che la contrattazione collettiva preveda, in modo chiaro e completo, anche il comporto "per sommatoria", nel qual caso al giudice non resta che verificare se il comporto sia stato o no superato; b) che la contrattazione collettiva contempli solo il comporto "secco", volutamente escludendone la frazionabilità, nel qual caso - stante la nullità della clausola contrattuale in contrasto con il concetto di malattia presupposto dalla legge - l'adeguamento integrale alla previsione legislativa deve avvenire individuando, mediante il ricorso alle fonti integrative (Usi o equità) il periodo massimo di assenze - con l'utilizzazione, all'uopo, del comporto già previsto dalle parti per il caso di malattia unitaria - ed il maggior arco temporale in cui tale periodo deve esplicarsi; C) che la disciplina collettiva contempli solo il comporto "secco", senza, peraltro, che il silenzio in ordine a quello "frazionato" possa considerarsi voluto, nel qual caso, essendo la disciplina prevista dalle parti tale da consentire la naturale frazionabilità del comporto, al giudice resta soltanto il compito di determinare, attraverso i criteri dell'equità integrativa (art. 1374 cod. civ.), il maggior periodo in cui il comporto stesso deve attuarsi; d) che, infine, la disciplina collettiva non preveda alcun comporto, nel qual caso il giudice, sulla base dei criteri equitativi anzidetti, deve determinare sia il periodo di comporto sia il maggior arco di tempo in cui esso va contenuto, nella salvaguardia e nei limiti dell'equilibrio economico e della causa del contratto di lavoro. (V 1371/81, mass n 411996; (V 765/81, mass n 411242; (V 5817/80, mass n 409639; (V 2072/80, mass n 405725).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)