Sez. L, Sentenza n. 4181 del 17/06/1983 (Rv. 429126 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DISCIPLINA SPECIALE EX ART. 2110 COD. CIV. - IPOTESI DI SUCCESSIONE DI MALATTIE RICORRENTI - INCLUSIONE - PREVISIONE DEL COSIDDETTO COMPORTO SECCO NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - ACCERTAMENTO IN ORDINE ALLA NATURA DEL SILENZIO IN ORDINE ALLA PREDETTA IPOTESI - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DISCIPLINA SPECIALE EX ART. 2110 COD. CIV. - IPOTESI DI SUCCESSIONE DI MALATTIE RICORRENTI - INCLUSIONE - PREVISIONE DEL COSIDDETTO COMPORTO SECCO NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - ACCERTAMENTO IN ORDINE ALLA NATURA DEL SILENZIO IN ORDINE ALLA PREDETTA IPOTESI - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
La disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 2110 cod. civ. ha carattere speciale rispetto a quella generale della risoluzione del rapporto di lavoro dettata dall'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e si riferisce sia all'ipotesi di malattia unitaria sia all'ipotesi di successione di malattie ricorrenti, con la conseguenza che, anche nel secondo caso, il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 citato, ma può esercitare il recesso solo se risulti superato il periodo di comporto previsto dalla disciplina collettiva. Ove poi tale disciplina fissi il comporto (cosiddetto secco) solo per la ipotesi di malattia unitaria, deve distinguersi se il silenzio in ordine all'ipotesi della pluralità di malattie ricorrenti sia stato voluto o meno: nel primo caso, essendo detta esclusione nulla per contrasto con l'inderogabile disciplina legale (art. 2110 cod. civ.), il giudice del merito deve individuare, attraverso il criterio dell'equità, sia il periodo di comporto (cosiddetto per sommatoria) sia il maggior lasso temporale in cui esso deve esplicarsi; nel secondo caso, stante la naturale frazionabilità del comporto previsto, lo stesso giudice dovrà, invece, determinare soltanto il maggior periodo nel quale detto comporto deve attuarsi. (V 2072/80, mass n 405725; (V 869/77, mass n 384480; (V 1233/76, mass n 379923).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)