Sez. U, Sentenza n. 1073 del 03/02/1988 (Rv. 457354 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA - CONTRATTI PER LA GESTIONE IMPRENDITORIALE DI UN FONDO AGRICOLO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA - CONTRATTI PER LA GESTIONE IMPRENDITORIALE DI UN FONDO AGRICOLO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*
I contratti di lavoro, autonomo o subordinato, stipulati dal sovrano militare ordine di Malta (SMOM), ovvero dal gran priorato di Napoli e Sicilia (che fa parte dell'ordinamento interno del primo), per la gestione imprenditoriale di un fondo agricolo, integrano espressione di attività negoziale privatistica, e non si sottraggono quindi alla giurisdizione del giudice italiano, nonostante la qualità di soggetto sovrano di diritto internazionale spettante al datore di lavoro, anche quando i proventi di tale gestione siano destinati a finanziare le finalità istituzionali dell'ordine in materia di assistenza e beneficienza, tenuto conto che, pure in questa ipotesi, detta attività e l'immobile che ne costituisce l'oggetto non si inseriscono direttamente nella organizzazione pubblicistica preposta agli indicati fini, ma si pongono su un piano meramente strumentale e preparatorio. (V 5399/82, mass n 423164; (V 1653/74, mass n 369830).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)