Sez. L, Sentenza n. 197 del 10/01/1984 (Rv. 432454 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI LICENZIAMENTO - NATURA - ATTO RICETTIZIO IN FORMA SCRITTA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - TEMA DI DECORRENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI LICENZIAMENTO - NATURA - ATTO RICETTIZIO IN FORMA SCRITTA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - TEMA DI DECORRENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO.*
Gli Atti ricettizi in Forma scritta, come la dichiarazione di licenziamento ex art. 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604, si considerano conosciuti dal destinatario, a norma dell'art. 1335 cod. civ., quando siano giunti al suo indirizzo. Pertanto, il termine perentorio fissato per l'impugnazione del licenziamento, ai sensi dell'art. 6 della legge citata, decorre dal momento in cui la dichiarazione di licenziamento è pervenuta all'indirizzo del lavoratore, salva la dimostrazione, da parte del medesimo, che egli, senza sua colpa, fosse impossibilitato ad avere conoscenza della lettera di licenziamento o, comunque, ad impugnare lo stesso con qualunque scritto. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto irrilevante la circostanza che il lavoratore, al momento della redazione della lettera di licenziamento, fosse detenuto, non avendo egli dimostrato di essere stato - senza sua colpa - nell'impossibilità di averne notizia). (V 6641/82, mass n 424271; (Conf 5710/80, mass n 409550).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)