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Sez. U, Sentenza n. 7933 del 06/08/1990 (Rv. 468616 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA P.A. - MOLESTIA ARRECATA DALLA RAI, NELL'USO DI UNA BANDA DI FREQUENZA ASSEGNATALE, A PROGRAMMI TRASMESSI DA PRIVATI SULLA MEDESIMA BANDA - IMPROPONIBILITÀ - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468616-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA P.A. - MOLESTIA ARRECATA DALLA RAI, NELL'USO DI UNA BANDA DI FREQUENZA ASSEGNATALE, A PROGRAMMI TRASMESSI DA PRIVATI SULLA MEDESIMA BANDA - IMPROPONIBILITÀ - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ.*

È improponibile l'Azione possessoria contro la RAI, la quale nell'uso di una banda di frequenza assegnatale dalla P.a. Abbia recato molestia a programmi trasmessi da privati sulla medesima banda, poiché, trattandosi di un comportamento posto in essere da una concessionaria di pubblico servizio, detta Azione - ancorché implichi la denuncia di un discostamento dalle modalità stabilite nell'atto di assegnazione - si traduce comunque nella richiesta di una pronuncia del giudice di revoca o sospensione dei provvedimenti amministrativi presupposti dall'attività della concessionaria stessa, così soggiacendo al divieto di cui all'art. 4 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo. Tale improponibilità si risolve in una dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della P.a., ai sensi dell'art. 37 cod. proc. civ., senza che possa affermarsi una diversa Competenza giurisdizionale, in quanto nell'ordinamento non V'è altro giudice munito di cognizione in materia possessoria. (V 7022/88, mass n 461205; (V 2914/88, mass n 458488; (V 2056/87, mass n 451338; (V 6324/84, mass n 437935).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)