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Sez. U, Sentenza n. 7022 del 23/12/1988 (Rv. 461205 - 01)

COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - REGIME GIURIDICO - CONCESSIONE - ILLEGITTIMITÀ - IMPRENDITORE CONCORRENTE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI NEI CONFRONTI DEL COMUNE - QUESTIONI RELATIVE ALLA ESISTENZA DI UN DIRITTO SOGGETTIVO FATTO VALERE IN GIUDIZIO - ISTANZA DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461205-01

COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - REGIME GIURIDICO - CONCESSIONE - ILLEGITTIMITÀ - IMPRENDITORE CONCORRENTE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI NEI CONFRONTI DEL COMUNE - QUESTIONI RELATIVE ALLA ESISTENZA DI UN DIRITTO SOGGETTIVO FATTO VALERE IN GIUDIZIO - ISTANZA DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo alla controversia promossa dall'esercente attività commerciale nei confronti del comune davanti al giudice ordinario per denunciare l'illegittimità della concessione di autorizzazione al commercio in favore di imprenditore concorrente e chiedere la condanna del comune medesimo al risarcimento dei danni, le questioni inerenti alla sussistenza nell'ordinamento di norme o principi, che astrattamente contemplino e tutelino la posizione di diritto soggettivo fatta valere in giudizio, attengono al fondamento nel merito della domanda, non alla giurisdizione, e, pertanto, non sono deducibili con istanza di regolamento preventivo di giurisdizione. (V 5449/87, mass n 454011); (V 5256/87, mass n 453833).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 11/06/1971 num. 426 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)