Sez. L, Sentenza n. 4328 del 23/07/1984 (Rv. 436235 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - CON LA RETRIBUZIONE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO CON TERZI - LIMITI - MISURA MASSIMA DI LIRE CENTOMILA - DISCIPLINA EX ART. 20 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - INTERPRETAZIONE - PORTATA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - CON LA RETRIBUZIONE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO CON TERZI - LIMITI - MISURA MASSIMA DI LIRE CENTOMILA - DISCIPLINA EX ART. 20 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - INTERPRETAZIONE - PORTATA.*
A norma dell'art. 20 della legge 30 aprile 1969 n. 153 - il quale (sostituendo l'art. 20 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488) stabilisce che "non sono cumulabili, nella misura del 50 per cento del loro importo, con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino a concorrenza della retribuzione stessa, le quote eccedenti i trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia e di Invalidità..." e che "non è altresì cumulabile la quota di pensione eventualmente eccedente lire 100.000 mensili risultante dall'applicazione del disposto del presente comma" -, tale tetto di lire centomila si applica alla intera pensione da cumulare e non soltanto alla quota di pensione che eccede il minimo, fatto salvo, in ogni caso, il principio della cosiddetta intangibilità del trattamento minimo di pensione introdotto dagli artt. 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160, 16 della legge 21 dicembre 1978 n. 843 e 14 bis, terzo comma, del decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito in legge, con modificazioni, con legge 29 febbraio 1980 n. 33) per le fattispecie alle quali dette norme sono applicabili. (contra 5344/83, mass n 430259; (contra 4035/83, mass n 428985).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 20 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 20 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 14 bis CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)