Sez. L, Sentenza n. 4035 del 11/06/1983 (Rv. 428985 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DIVIETI DI CUMULO - DISCIPLINA EX ART. 20 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - TETTO DI LIRE CENTOMILA - APPLICABILITÀ ALLA QUOTA DI PENSIONE ECCEDENTE IL MINIMO - NECESSITÀ - APPLICABILITÀ ALL'INTERA PENSIONE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DIVIETI DI CUMULO - DISCIPLINA EX ART. 20 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - TETTO DI LIRE CENTOMILA - APPLICABILITÀ ALLA QUOTA DI PENSIONE ECCEDENTE IL MINIMO - NECESSITÀ - APPLICABILITÀ ALL'INTERA PENSIONE - ESCLUSIONE.*
A norma dell'art. 20 della legge 30 aprile 1969 n. 153 - secondo cui "non sono cumulabili, nella misura del 50 per cento del loro importo, con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino a concorrenza della retribuzione stessa, le quote eccedenti i trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia e di Invalidità" e "non è altresì cumulabile la quota di pensione eventualmente eccedente lire 100.000 mensili risultanti dall'applicazione del disposto del presente comma" - il tetto di lire centomila si applica alla quota di pensione che eccede il minimo e non anche all'intera pensione.*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)