Sez. L, Sentenza n. 5344 del 10/08/1983 (Rv. 430259 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - CUMULO DELLA RETRIBUZIONE CON IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO PREVIDENZIALE - LIMITI - DISCIPLINA EX ART. 20, COMMA PRIMO, DELLA LEGGE N. 153/1969 - PORTATA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - CUMULO DELLA RETRIBUZIONE CON IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO PREVIDENZIALE - LIMITI - DISCIPLINA EX ART. 20, COMMA PRIMO, DELLA LEGGE N. 153/1969 - PORTATA.*
In tema di cumulo della retribuzione con il trattamento pensionistico previdenziale, l'art. 20, primo comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153 - secondo cui "non sono cumulabili, nella misura del cinquanta per cento del loro importo, con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino a concorrenza della retribuzione stessa, le quote eccedenti i trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia e di Invalidità. Non è altresì cumulabile la quota di pensione eventualmente eccedente lire centomila mensili risultante dall'applicazione del disposto del presente comma" - deve in quest'ultima parte intendersi nel senso che il limite di lire centomila si applica non all'intera pensione, ma alla quota di essa eccedente il minimo, atteso che a tale quota (e non al trattamento minimo di pensione) si riferisce la prima parte di detto comma, rispetto alla quale l'ultima esprime un limite ulteriore avente identico oggetto, come è confermato dallo avverbio "altresì" e dall'impossibilità di riconoscere ad una medesima espressione ("quota di pensione") significati diversi nell'ambito di una stessa norma.*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)