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Sez. 3, Sentenza n. 9982 del 29/01/2003 Ud. (dep. 05/03/2003) Rv. 223971 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - COSTITUZIONE DELLE PARTI | Istituzione del giudice unico di primo grado - Disposizioni transitorie - Prosecuzione del dibattimento davanti al giudice monocratico - Mutamento della sede di trattazione del procedimento - Rinnovazione della citazione dell'imputato contumace - Necessità.
Stato
decisa il 2003-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223971-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - COSTITUZIONE DELLE PARTI

Nei procedimenti pretorili in cui sia già stata fissata un'udienza dibattimentale al momento di entrata in vigore del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, la disposizione transitoria contenuta nel comma 1 dell'art. 222 del d.lgs. 51/1998, secondo cui l'udienza può comunque essere tenuta davanti al tribunale monocratico competente in base alla nuova normativa, senza necessità di rinnovazione delle citazioni delle parti, non trova applicazione se ciò determini il mutamento della sede di trattazione del procedimento; in tal caso, infatti, il giudice, in base alla previsione di cui al comma 3 dell'articolo sopra menzionato, deve fissare un'altra udienza e l'imputato che sia stato dichiarato contumace nel procedimento davanti al pretore, deve essere citato nuovamente a giudizio, in quanto non può dirsi rappresentato dal suo difensore ex art. 420-quater cod. proc. pen., difettando il presupposto dell'unicità del dibattimento (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto sussistenti, ai sensi degli artt. 178 comma 1 lett. c) e 179 comma 1 cod. proc. pen., le dedotte nullità del dibattimento nonché delle sentenze di primo e secondo grado, per non essere stata disposta la rinnovazione della citazione dell'imputato contumace, sebbene fosse intervenuto il mutamento della sede di trattazione del procedimento, determinato dalla avvenuta soppressione della sede distaccata della pretura circondariale, ex art. 47 d.lgs. 51/1998).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 222 com. 1, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 222 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 n. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 n. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 quater com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)