Sez. 1, Sentenza n. 7505 del 13/02/1981 Ud. (dep. 30/07/1981) Rv. 149966 - 01
ARMI - IN GENERE - MATERIE ESPLODENTI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - OBBLIGATORIETÀ - DEROGA PER SPECIALI INDAGINI - VALUTAZIONE DEL P.M. - INSINDACABILITÀ.*
ARMI - IN GENERE - MATERIE ESPLODENTI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - OBBLIGATORIETÀ - DEROGA PER SPECIALI INDAGINI - VALUTAZIONE DEL P.M. - INSINDACABILITÀ.*
In materia di armi e di esplosivi in genere, il giudizio direttissimo è obbligatorio ai sensi dell'art. 35 della legge n. 110 del 1975, salvo che siano necessarie speciali indagini. La valutazione della necessità "di speciali indagini" è riservata al pubblico ministero ed è insindacabile da parte del giudice del dibattimento.*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)