diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7339 del 03/03/1982 Ud. (dep. 28/07/1982) Rv. 154738 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - ARMI ED ESPLOSIVI - OBBLIGATORIETÀ DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO - OBBLIGATORIETÀ - DEROGA PER SPECIALI INDAGINI - VALUTAZIONE DEL P.M. - INSINDACABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154738-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - ARMI ED ESPLOSIVI - OBBLIGATORIETÀ DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO - OBBLIGATORIETÀ - DEROGA PER SPECIALI INDAGINI - VALUTAZIONE DEL P.M. - INSINDACABILITÀ.*

Il giudizio direttissimo, previsto dall'art. 2 legge 14 ottobre 1974, n. 497 e dall'art. 35 legge 18 aprile 1975, n. 110 per i reati in materia di armi ed esplosivi, è obbligatorio e svincolato dalla sussistenza dei presupposti indicati nell'art. 502, primo comma cod. proc. pen., salva la non necessità di speciali indagini, la cui valutazione è devoluta al giudizio insindacabile del P.m.. (fattispecie relativa a giudizio direttissimo, ritenuto legittimamente instaurato, per reato in materia di armi ed esplosivi in ordine al quale il pretore aveva concesso all'imputato la libertà provvisoria ed aveva trattenuto gli Atti per diversi mesi prima di trasmetterli al competente procuratore della Repubblica). (Conf mass n 134484; (Conf mass n 137600; (Conf mass n 140006; (Conf mass n 142786; (Conf mass n 145313; (Conf mass n 149966; (Conf mass n 149999; (Conf mass n 152852).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 502 com. 1, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)