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Sez. 2, Sentenza n. 4385 del 29/01/1982 Ud. (dep. 24/04/1982) Rv. 153441 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - GIUDIZI DIRETTISSIMI OBBLIGATORI - VALUTAZIONE CIRCA LA SPECIALITÀ DELLE INDAGINI - DISCREZIONALITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - RIESAME DELLA VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - AMMISSIBILITÀ - LIMITE TEMPORALE: CHIUSURA DEL DIBATTIMENTO.*
Stato
decisa il 1982-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153441-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - GIUDIZI DIRETTISSIMI OBBLIGATORI - VALUTAZIONE CIRCA LA SPECIALITÀ DELLE INDAGINI - DISCREZIONALITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - RIESAME DELLA VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - AMMISSIBILITÀ - LIMITE TEMPORALE: CHIUSURA DEL DIBATTIMENTO.*

In tema di giudizi direttissimi obbligatori, previsti dall'art. 2 legge 14 ottobre 1974 n. 497, la valutazione in ordine alla necessità di procedere ad indagini speciali è affidata al potere discrezionale ed insindacabile del pubblico ministero. Siffatta valutazione non può essere censurata nel corso del dibattimento, ma solo alla chiusura dello stesso, perché solo dopo l'assunzione delle prove prodotte dal pubblico ministero, si può affermare che occorrono speciali indagini, alle quali si deve procedere con istruzione formale. (Conf. Mass 149966/81, 149322/81, 148832/81 ed ivi citate, alle (quali Adde mass. 147673/81).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 504, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)