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Sez. 1, Sentenza n. 19235 del 11/07/2008 (Rv. 604997 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - NOMINA - IN GENERE | Cause di ineleggibilità - Rapporto di prestazione d'opera con la società - Nozione - Lavoro subordinato - Necessità - Esclusione - Carattere continuativo dell'attività professionale - Sufficienza - Conseguenze - Responsabilità degli amministratori per violazione del dovere di diligenza - Configurabilità.
Stato
decisa il 2008-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604997-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - NOMINA - IN GENERE

Con riguardo alla causa di ineleggibilità per i sindaci delle società per azioni, prevista dall'art. 2399 cod. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) e relativa all'esistenza con la società medesima di un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, l'incompatibilità non sussiste soltanto in presenza di rapporti di lavoro subordinato, ma ogniqualvolta ricorra un legame con oggetto attività professionali rese anche nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, a titolo oneroso e con carattere nè saltuario nè occasionale (nella specie tenuta dei libri contabili, in mansioni di consulenza ed assistenza fiscale, nell'espletamento di tutti gli adempimenti di natura fiscale e previdenziale); la grave situazione di irregolarità gestionale derivante dal doppio e contemporaneo esercizio delle funzioni di sindaco e professionista incaricato integra pertanto, a carico degli amministratori, la responsabilità di cui all'art. 2392 cod. civ., per violazione del dovere di diligenza, in relazione all'omessa vigilanza sull'operato del soggetto che anziché effettuare da una posizione di imparzialità il dovuto controllo sull'amministrazione, si sia reso autore e partecipe della stessa gestione da controllare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2399 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2407, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)