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Sez. 1, Ordinanza n. 23971 del 24/12/2004 (Rv. 579190 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Giudice competente - Criteri di individuazione - Riferimento al modello procedimentale scelto dall'Amministrazione - Necessità - Momento temporale rilevante - Notificazione dell'atto di citazione - Configurabilità - Eventuale adozione, da parte dell'Amministrazione, di modalità procedimentali diverse - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-12-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579190-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

L'art. 5 cod. proc. civ., nel testo sostituito, con decorrenza dal 1 gennaio 1993, dall'art. 2 della legge 26 novembre 1990, n. 353, secondo cui la competenza va determinata con riguardo alla situazione della data della domanda, comporta che, nel giudizio inerente alla determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione, il principio della operatività della regola propria della procedura prescelta dalla P.A. va applicato con riferimento al tempo della notificazione della citazione introduttiva. (Nella specie, con riferimento ad una procedura espropriativa iniziata con l'adozione delle modalità previste dalla legge n. 2359 del 1865, e proseguita, alla data della citazione, secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge n. 865 del 1971, la Corte Cass. ha dichiarato la competenza della Corte d'Appello in unico grado, ai sensi degli artt. 19 e 20 della citata legge n. 865 del 1971, ritenendo irrilevante la circostanza che l'amministrazione abbia poi fatto applicazione delle diverse modalità di cui alla legge n. 2359 del 1865).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)