diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 27040 del 19/12/2014 (Rv. 633750 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - COMPONENTI POSITIVI | Operazioni oggettivamente inesistenti - Fittizietà dei ricavi - Art. 8, commi 2 e 3, del d.l. n. 16 del 2012 - Retroattività ed applicabilità d'ufficio - Conseguenza - Non imponibilità.
Stato
decisa il 2014-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633750-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - COMPONENTI POSITIVI

In tema di imposte sui redditi, e con riguardo ad operazioni oggettivamente inesistenti, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha portata retroattiva ed è applicabile anche d'ufficio, i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 3 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)