diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1131 del 29/03/1976 (Rv. 379808 - 01)

TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) - TERRITORI ITALIANI EX AUSTRIACI - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA E DEI DIRITTI REALI - EFFICACIA - CONDIZIONI - INTAVOLAZIONE - NECESSITA - ISCRIZIONE NEI LIBRI FONDIARI - EFFETTO COSTITUTIVO DEI DIRITTI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - SIMULAZIONE ASSOLUTA DI UN NEGOZIO GIURIDICO - INESISTENZA DEL DIRITTO REALE - AVVENUTA INTAVOLAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379808-01

TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) - TERRITORI ITALIANI EX AUSTRIACI - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA E DEI DIRITTI REALI - EFFICACIA - CONDIZIONI - INTAVOLAZIONE - NECESSITA - ISCRIZIONE NEI LIBRI FONDIARI - EFFETTO COSTITUTIVO DEI DIRITTI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - SIMULAZIONE ASSOLUTA DI UN NEGOZIO GIURIDICO - INESISTENZA DEL DIRITTO REALE - AVVENUTA INTAVOLAZIONE - IRRILEVANZA.*

A norma dell'art 2 del RD 28 marzo 1929 n 499, nei territori italiani, gia facenti parte dell'impero austriaco, gli acquisti della proprieta e degli altri diritti reali diventano pienamente efficaci soltanto al momento della loro iscrizione nel libro fondiario. Tuttavia, la intavolazione non ha mai, di per se stessa, effetto costitutivo dei diritti che ne formano l'oggetto: onde e perfettamente ipotizzabile che un diritto di proprieta o altro diritto reale, benche iscritto in maniera formalmente corretta, sia sostanzialmente inesistente, cio che avviene quando sia assolutamente simulato il negozio giuridico che ne costituisce la fonte. (Conf 3352/73, mass n 367253; (Conf 157/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)