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Sez. 5, Sentenza n. 16483 del 19/07/2006 (Rv. 592029 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Art. 53 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presunzioni di acquisto e cessione dei beni rinvenuti presso il contribuente - Applicabilità in materia di imposte dirette - Sussistenza - Sufficienza a giustificare l'accertamento - Esclusione - Necessità di ulteriori riscontri - Prova contraria - Limiti.
Stato
decisa il 2006-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592029-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sul reddito, trovano applicazione, in virtù del principio di unitarietà dell'ordinamento, le presunzioni di cessione e di acquisto dei beni rinvenuti nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente esercita la propria attività, poste in materia di IVA dall'art. 53 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; tali presunzioni, peraltro, non operando in via diretta ed immediata in materia di imposte dirette, non sono da sole sufficienti a giustificare l'accertamento, ma necessitano di ulteriori riscontri, adeguati alla disciplina delle singole imposte; inoltre, trattandosi di presunzioni legali relative, annoverabili tra quelle c.d. miste, è consentita la prova contraria da parte del contribuente, ma solo entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova indicati dall'art. 53 cit., e da quest'ultimo previsti ad evidenti fini antielusivi.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)