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Sez. 5, Sentenza n. 21517 del 07/11/2005 (Rv. 585057 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI | Presunzione ex art. 53 d.P.R. n. 633 del 1972 - Superamento - Mezzi - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585057-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI

In tema di IVA, le presunzioni di cessione e d'acquisto, poste dall'art. 53 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono presunzioni legali relative, annoverabili tra quelle cosiddette "miste", che consentono, cioè, la dimostrazione contraria da parte del contribuente, ma unicamente entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova ivi tassativamente prefigurati e stabiliti ad evidenti fini antielusivi. (Nella specie, anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 441 del 1997, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, la quale aveva erroneamente ritenuto che la presunzione di cui all'art. 53 citato fosse stata superata dalla emanazione della bolla di accompagnamento, documento che non rientra tra quelli ivi indicati).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)