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Sez. 3, Sentenza n. 10134 del 25/06/2003 (Rv. 564575 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE | Presupposto - Soccombenza - Necessità - Nozione - Aspetto sostanziale - Rilevanza - Costituzione per errore della parte - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564575-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE

In tema di impugnazioni civili, la legittimazione all'impugnazione presuppone che la parte sia stata convenuta nel giudizio conclusosi con una pronuncia nei suoi confronti, mentre l'interesse processuale ad impugnare presuppone che via sia stata una sentenza di condanna nei confronti della stessa e, quindi, a tal fine rileva la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato. Ne consegue che non integra interesse processuale ad impugnare una sentenza la circostanza che la parte ricorrente deduca di essersi costituita per errore nel giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)