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Sez. 3, Sentenza n. 19692 del 21/03/2018 Ud. (dep. 07/05/2018) Rv. 272870 - 01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Illecito trasferimento all'estero di cose di interesse artistico - Confisca obbligatoria - Natura sanzionatoria - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272870-01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE

Quando è configurabile il reato di illecito trasferimento all'estero di cose di interesse storico o artistico, la confisca prevista dall'art. 174 D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42, deve essere obbligatoriamente disposta anche se il privato non è responsabile dell'illecito o comunque non ha riportato condanna, fatta salvo che la cosa appartenga a persona estranea al reato, poichè trattasi di misura recuperatoria di carattere amministrativo la cui applicazione è rimessa al giudice penale a prescindere dall'accertamento di una responsabilità penale. (Fattispecie di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione).

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 66 CORTE COST., Legge 29/10/1999 num. 490 art. 123, Legge 22/01/2004 num. 42 art. 174

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)