Sez. 3, Sentenza n. 42458 del 10/06/2015 Cc. (dep. 22/10/2015) Rv. 265046 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Illecito trasferimento all'estero di cose di interesse artistico - Confisca obbligatoria - Natura sanzionatoria - Esclusione - Conseguenze.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE
Quando è configurabile il reato di illecito trasferimento all'estero di cose di interesse storico o artistico, la confisca prevista dall'art. 174 D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42, deve essere obbligatoriamente disposta anche se il privato non è responsabile dell'illecito o comunque non ha riportato condanna, fatta salva la sola eccezione che la cosa appartenga a persona estranea al reato, poichè trattasi di misura recuperatoria di carattere amministrativo la cui applicazione è rimessa al giudice penale a prescindere dall'accertamento di una responsabilità penale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 174, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 10, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 11, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 91
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)