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Sez. 1, Sentenza n. 4109 del 06/04/1993 (Rv. 481725 - 01)

Risarcimento del danno - In genere | Critica scientifica - Limite della continenza - Inosservanza - Conseguenze - Danno - Risarcimento - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481725-01

Risarcimento del danno - In genere

La libertà costituzionale di manifestazione del pensiero, sub specie del diritto di critica scientifica, allorché implichi un giudizio di disvalore, idoneo ad incidere sulla reputazione e sul prestigio professionale della persona nei cui confronti la critica è rivolta, è condizionata, quanto alla legittimità del suo esercizio, all' osservanza del limite della continenza, il quale viene in considerazione non solo sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, ma anche sotto il profilo sostanziale consistente nel non eccedere i limiti di quanto strettamente necessario per l'appagamento del pubblico interesse, e postula che il suddetto giudizio sia espresso non in termini assiomatici ma accompagnato da congrua motivazione, quale che sia l'autorità scientifica del suo autore. L'inosservanza di siffatti limiti obbliga l'autore del fatto al risarcimento dei danni, che, tuttavia, si estendono a comprendere anche quelli morali solo quando il fatto stesso integri gli estremi del reato. Nella specie, enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto che il limite della continenza fosse superato dall'avere l'associazione scientifica autrice della critica ipotizzato anche violazione di regole deontologiche da parte del professionista autore delle pratiche mediche criticate ed al tal fine investito dei propri apprezzamenti il competente ordine professionale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)