Sez. 5, Sentenza n. 13789 del 07/02/2002 Cc. (dep. 10/04/2002) Rv. 221319 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Norme applicabili - Riferimento agli articoli 636 e 637 cod.proc.pen. 1930 - Disposizioni del vigente codice di rito che disciplinano la stessa materia - Individuazione delle norme - Conseguenza in tema di acquisizione di documenti ed informazioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di prevenzione il richiamo del comma sesto dell'art. 4 della legge 27.12.1956 n. 1423, che rinvia, per la individuazione delle norme applicabili, agli artt. 636 e 637 del codice di rito abrogato, deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del nuovo cod.proc.pen.e dunque all'art. 678 (procedimento di sorveglianza), che a sua volta richiama l'art. 666 (procedimento di esecuzione). Ne consegue che, anche nel procedimento di prevenzione, il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui ha bisogno, con l'unico limite del rispetto del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 636 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 637 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)