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Sez. 2, Sentenza n. 879 del 05/12/2003 Cc. (dep. 16/01/2004) Rv. 227871 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - UDIENZA | Acquisizione di nuovi documenti dopo la discussione - Fissazione di una nuova udienza - Necessità - Decisione adottata sulla base di documenti nuovi senza fissare la nuova udienza - Nullità assoluta - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227871-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - UDIENZA

In tema di procedimento di esecuzione, il giudice che abbia acquisito dopo la discussione documenti nuovi, non compresi tra gli atti del procedimento, non può pronunciarsi se non previa fissazione di una nuova udienza camerale, con relative comunicazioni e notificazioni, al fine di consentire alle parti di esaminare la nuova documentazione e rassegnare all'esito di tale esame eventualmente diverse od ulteriori conclusioni, essendo irrilevante che si tratti di documenti in sè astrattamente conosciuti o conoscibili dalle parti. Ne consegue che la pronuncia emessa sulla base di tali documenti, senza provvedere ai succitati adempimenti, è viziata da nullità assoluta per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)