Sez. 1, Sentenza n. 40153 del 30/09/2009 Cc. (dep. 15/10/2009) Rv. 245374 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Norme applicabili - Acquisizione di documenti e informazioni - Ammissibilità - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Il giudice del procedimento di prevenzione ha il potere di chiedere alle Autorità competenti i documenti e le informazioni necessarie, con l'unico limite del rispetto del contraddittorio, e ciò sulla base del rinvio mediato alle disposizioni codicistiche sul procedimento di esecuzione operato dall'art. 4, comma sesto, L. n. 1423 del 1956.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 636 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 637 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)