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Sez. L, Sentenza n. 374 del 23/01/1989 (Rv. 461504 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - TERMINI - SOSPENSIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTROVERSIE PER CREDITI DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI VERSO I DATORI DI LAVORO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461504-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - TERMINI - SOSPENSIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTROVERSIE PER CREDITI DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI VERSO I DATORI DI LAVORO - INCLUSIONE.*

A norma dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, riconosciuto costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 61 del 1985, la sospensione dei termini processuali non si applica alle controversie in materia di previdenza obbligatoria, ancorché relative a crediti degli istituti previdenziali verso i datori di lavoro. (V 2396/88, mass n 458178; (V 4140/84, mass n 436090).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)