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Sez. 2, Sentenza n. 981 del 02/02/1998 (Rv. 512096 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONDOMINO - ACQUISTO O PERDITA DELLA QUALITÀ | Vendita dell'appartamento di esclusiva proprietà - Obbligo di pagamento dei contributi condominiali già deliberati - Persistenza.
Stato
decisa il 1998-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512096-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONDOMINO - ACQUISTO O PERDITA DELLA QUALITÀ

Il condomino di un edificio che venda l'appartamento di sua esclusiva proprietà è tenuto al pagamento dei contributi condominiali deliberati dall'assemblea quando egli era ancora proprietario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 63, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)