Sez. 2, Sentenza n. 981 del 02/02/1998 (Rv. 512096 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONDOMINO - ACQUISTO O PERDITA DELLA QUALITÀ | Vendita dell'appartamento di esclusiva proprietà - Obbligo di pagamento dei contributi condominiali già deliberati - Persistenza.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONDOMINO - ACQUISTO O PERDITA DELLA QUALITÀ
Il condomino di un edificio che venda l'appartamento di sua esclusiva proprietà è tenuto al pagamento dei contributi condominiali deliberati dall'assemblea quando egli era ancora proprietario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 63, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)