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Sez. 2, Sentenza n. 4393 del 17/05/1997 (Rv. 504460 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - IN GENERE | Obbligo del condominio - Insorgenza - Effettuazione delle opere - necessità - Preventiva appropriazione e ripartizione delle spese - Insufficienza.
Stato
decisa il 1997-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504460-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - IN GENERE

L'obbligo del condominio di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni dell'edificio deriva non dalla preventiva approvazione della spesa e dalla ripartizione della stessa, ma dalla concreta attuazione dell'attività di manutenzione e sorge quindi per effetto dell'attività gestionale concretamente compiuta e non per effetto dell'autorizzazione accordata all'amministrazione per il compimento di una determinata attività di gestione. (Nell'applicare il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva posto a carico dell'acquirente di un appartamento la quota della spesa per la manutenzione di una parte comune dell'edificio, considerando irrilevante la circostanza che la deliberazione dell'assemblea di approvazione della spesa fosse stata assunta in data anteriore alla vendita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)